Prova presuntiva tecnica

Enrico Pedoja
22.4.2026
Parte Prima
Il rapporto “ causa – effetto “ del parametro Invalidità Permanente nel danno biologico
Le attuali esigenze applicative della TUN in tema di danno non patrimoniale impongono , ora ,allo Specialista Medico Legale una attenta riflessione sul concreto significato tecnico e sulla stessa “valenza applicativa ” , ai fini risarcitori , del parametro della “invalidità permanente “ (IP)
IL punto fondamentale sta nel fatto che Il rapporto tra Invalidità permanente ed effetto risarcitorio atteso ai fini del “ danno non patrimoniale “ non è automatico e , quindi , ad incremento del grado di disfunzionalità anatomica non corrisponde un automatica ricaduta sulla “ gravità della lesione del bene salute “ essendo questo rapporto ancorato necessariamente agli aspetti “ qualitativi “ della menomazione accertata
Il disallineamento nel diretto rapporto “causa – effetto “ dei parametri quantitativi della invalidita’ permanente (accertati dal medico legale rispetto a “ variabili “ di disfunzionalita’ precostituite “ previste da un Barème ) , crea una duplice anomalia liquidativa in quanto
- Condiziona liquidazioni analoghe rispetto ad analoghe percentuali di Invalidità permanente costituite , spesso da componenti menomative diverse , che hanno differente effetto sul danno previsto dall’ art 138 del Codice delle Assicurazioni , cioè sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali.
- Crea – in un contesto di liquidazione tabellare – un anomalo automatismo liquidativo delle “ componenti soggettive “ del danno non patrimoniale impedendo di definire l’effettiva “ gravità della lesione del bene salute che deve necessariamente trovare inquadramento negli aspetti “qualitativi “ della componente menomativa accertata : presupposto ora fondamentale per una “equa” definizione delle variabili del “ danno morale “
Nel nuovo sistema Tabellare la liquidazione del danno “non patrimoniale”, eliminando l’automatismo che aveva caratterizzato le Tabelle di Milano , impone un nuovo supporto “ tecnico “ medico legale che consenta un migliore inquadramento risarcitorio della componente biologica del danno : ciò ai fini di fornire un “ trait d’union” tra menomazione e conseguenze risarcibili , rispettando lo stesso criterio di “ equità ” previsto dall’art 1226 del Codice Civile .
Cio’ non vuol dire trasferire al medico legale la prova del danno , ma consentire al Giudice ( e alle Parti ) di acquisire elementi di giudizio tecnico (ovvero di “ prova presuntiva” ) che consentano di riallineare il rapporto risarcitorio “ tra disfunzionalita’ “ anatomo psichica accertata e conseguenze ai fini del “ danno alla persona “
I Principi del Metodo
La metodologia medico legale per la valutazione della percentuale di invalidità permanente biologica segue un metodo “ accertativo “ , adeguatamente individuato nel primo principio espresso nelle recenti linee guida SIMLA , ove il medico legale ha il compito di inquadrare i dati clinico- strumentali acquisiti nel corso dell’indagine tecnica nel contesto di parametri di disfunzionalità convenzionali condivisi , quali previsti dai Barème
Il danneggiato – in questo ambito- diventa dunque esclusivamente un soggetto “ passivo “ assumendo valore probatorio solo il dato accertativo clinico strumentale
Per la definizione della “ sofferenza menomazione correlata “ il metodo si inverte ed è compito del medico legale esprimere un giudizio modulato di “ compatibilità” tra dato clinico accertato e le variabili “ qualitative” della specifica componente menomativa accertata , già da tempo individuate nel contesto scientifico Medico legale Nazionale **
Il presupposto dell’accertamento medicolegale si basa nell’esprimere un parere di compatibilità tra condizione clinica del danneggiato e ricaduta della stessa sulla preesistente integrità psico fisica , rispetto a tre variabili , che vengono modulate in relazione alla prevalenza ed interferenza delle stesse ai fini del danno
1) Dolore fisico cronico;
2) Interferenza sulle condizioni esistenziali;
3) Percezione interiore del mutamento peggiorativo dell’esteriorità e dell’individualità somatica.
Finalità
In tale prospettiva il danneggiato diventa effettivamente “ oggetto di stima“ tecnica medico legale , riequilibrandosi il rapporto causale tra menomazione e danno biologico e consentendo un inquadramento della gravità della lesione permanente del bene salute , necessario , nello specifico contesto Tabellare (TUN) ,alla modulazione liquidativa , secondo criterio equitativo” , delle componenti “soggettive “ biologiche del danno non patrimoniale
IL Metodo impone chiaramente al Medico legale una sufficiente conoscenza ed una certa esperienza Clinica nei vari ambiti di giudizio tecnico : competenze necessaria per definire la reale qualifica di “ esperto medico legale” nella valutazione del danno alla Persona
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Atti Convegno SMLT-AIGA Veneto 25.6.2010: “Qual è il prezzo del dolore e del disvalore del danneggiato
La Sofferenza psicofisica nel danno alla Persona. Pedoja – Pravato -Metodologia valutativa Medico legale Maggioli 2013
Simla 2018 Accertamento e valutazione medico-legale della sofferenza morale
Simla 2023 Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a persona
Principi e guida alla Valutazione medico legale della “ sofferenza Correlata 2024 – Pedoja –Cieri Minerva Medica Casistica Applicativa in CTU
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